La Legge di Bilancio 2018 ha ridisegnato gli incentivi dell’ecobonus per agevolare maggiormente i lavori che migliorano la prestazione globale degli edifici. Nel 2018 ci sarà infatti la possibilità di detrarre gli interventi di efficienza energetica con aliquote diverse a seconda dell’intervento. A prescindere dalla percentuale detraibile l’ecobonus si applica come detrazione dall’IRPEF o dall’IRES ed è ripartita in dieci quote annuali uguali, a partire dall’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
Ecobonus 65%: quando si può sulla singola unità immobiliare?
Fino al 31 dicembre 2018 si potrà usare la detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per:
– interventi che migliorano almeno del 20% il fabbisogno annuo di energia primaria rispetto ai requisiti del DM 11 marzo 2008
– interventi di coibentazioni di strutture opache verticali e orizzontali che rispettano i requisiti del DM 11 marzo 2008
– installazione di pannelli solari per produrre acqua calda
– sostituzione degli scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza pari alla classe A e installazione contestuale di sistemi di termoregolazione evoluti
– acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro (l’intervento deve portare a un risparmio energetico almeno del al 20%)
– acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, acqua calda e climatizzazione.
Ecobonus 50% su singola unità: quando?
Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, nelle singole unità immobiliari, la detrazione è ridotta al 50% per:
– acquisto e posa in opera di finestre con infissi;
– acquisto e posa in opera di schermature solari;
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti con caldaie a biomassa e caldaie a condensazione con efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (VE) N. 811/2013;
– acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro.
Ecobonus condomini: agevolazione maggiorata fino al 2021
L’Ecobonus sui condomìni resta fino al 2021 e i lavori sulle parti comuni o che interessino tutte le unità potranno:
– usufruire della detrazione del 70% se le operazioni interessano più del 25% della superficie disperdente dell’edificio
– usufruire di una detrazione del 75% se si migliora la prestazione energetica invernale ed estiva almeno pari alla qualità media di cui al DM 26 giugno 2015.
Un incentivo maggiore (80% se determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore e 85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori) avranno gli interventi sulle parti comuni dei condomini nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. La detrazione sarà ripartita in 10 quote annuali uguali e verrà calcolata su una spesa massima di 136 mila euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari del condominio.
Ecobonus sulle case popolari
Novità anche per le case popolari che da quest’anno possono beneficiare di tutte le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e non più solo di quelle sulle parti comuni con detrazione del 70% e del 75%).
Ecobonus: cessione del credito estesa alle singole unità
La possibilità di cessione del credito viene estesa anche agli interventi di riqualificazione energetica sulle singole unità immobiliari, non solo alle parti comuni dei condomini. Nel 2018 i contribuenti incapienti (cioè con meno di 8.000 euro di reddito nel 2017) possono cedere per lavori sul singolo appartamento il loro credito d’imposta a banche e intermediari finanziari.
FONTE DELLA NOTIZIA SITO: EDILTECNICO.IT